Art. 4.
(Conferenze regionali degli ispettori tecnici).

      1. In ciascuna regione è istituita la conferenza regionale degli ispettori tecnici.
      2. La conferenza regionale elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). La conferenza, di regola, si riunisce su convocazione del suo presidente o, in caso di necessità, del responsabile dell'ufficio regionale. È membro di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio regionale.
      3. All'atto del suo insediamento, la conferenza regionale elegge il presidente tra gli ispettori tecnici. L'incarico di presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile.
      4. Nel piano regionale di intervento sono definiti i piani annuali di attività dei singoli ispettori tecnici, anche ai fini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I singoli piani di intervento sono adottati con atto del responsabile dell'ufficio regionale.
      5. All'interno della conferenza regionale sono costituiti comitati tecnici di settore, con il compito di verificare, periodicamente, il complesso dell'attività svolta. I comitati si riuniscono, in seduta congiunta, entro il termine dell'anno scolastico, per la valutazione degli obiettivi conseguiti dall'attuazione del piano regionale di intervento.
      6. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza regionale sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola.
      7. Il piano regionale di intervento è trasmesso alla regione, che può proporre l'attivazione di interventi nelle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico della scuola. Il responsabile dell'ufficio regionale, sentita la conferenza regionale, comunica alla regione le determinazioni adottate.

 

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